Art. 4.
(Abrogazioni e interpretazione autentica di norme).

      1. Gli articoli 147, 148, 149 e 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. Per quanto concerne i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato e i poteri di controllo e sostitutivi, l'espressione «autorità d'ambito» contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal presente articolo, si intende riferita ai soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e dalle province ai sensi della presente legge.